Atto Camera
Interrogazione a risposta
in commissione 5-11611
presentato da
DAMIANO Cesare
testo di
Mercoledì 21 giugno 2017, seduta n. 818
DAMIANO, MICCOLI, GNECCHI, ALBANELLA e BOCCUZZI. — Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. — Per sapere – premesso che:
dopo un lungo procedimento giudiziale, nel 2016, con sentenza della Corte di cassazione è stata definitivamente dichiarata la nullità dei licenziamenti intimati dalla società Vodafone, confermando altresì la nullità della cessione del ramo di azienda operata nel 2007 con la qual e si volevano esternalizzare 914 lavoratori operanti in varie sedi italiane;
già nel 2012, in primo grado, il tribunale di Roma aveva dichiarato l’illegittimità della suddetta cessione di ramo d’azienda e intimato il reintegro di più di 100 lavoratori. Tuttavia, la società telefonica ha tentato di aggirare detto pronunciamento, dapprima riammettendo i lavoratori e, successivamente, avviando una procedura di messa in mobilità mirata nei confronti dei medesimi lavoratori ricorrenti;
la corte d’appello di Roma, nel 2015, ha confermato la nullità dei licenziamenti, rilevando una condotta discriminatoria e ritorsiva;
analoga sorte è capitata a diversi lavoratori operanti nella sede di Ivrea;
in data 29 maggio, Vodafone ha aperto la procedura di trasferimento collettivo per 19 dipendenti dalla sede di Ivrea a quella di Milano. Di questi lavoratori, 4 sono lavoratrici con problemi di salute, mentre i rimanenti 15 avevano visto riconosciuto il diritto al reintegro a seguito dei pronunciamenti giudiziali;
secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, un analogo processo di trasferimenti, con i medesimi criteri, dovrebbe riguardare le sedi del Centro-sud, facendo ipotizzare che, nelle strategie aziendali del gruppo Vodafone in Italia, vi sia la creazione di sedi dove concentrare personale con problemi di salute e lavoratori reintegrati a seguito di sentenza giudiziaria –:
quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, affinché le suddette scelte organizzative non determinino, anche indirettamente, forme ritorsive nei confronti dei lavoratori che hanno visto riconosciuti, in via definitiva, i propri diritti dai tribunali italiani e, non sia in qualche modo compromesso il loro diritto alla salute sul luogo di lavoro. (5-11611)